TAR Piemonte, Torino, sez. I, 29 luglio 2026, n. 1732

Sulla responsabilità del proprietario per l’abbandono di rifiuti e sulle misure di protezione del fondo.

Con la sentenza n. 1732 del 29 luglio 2026, il TAR ribadisce che l’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 non configura una responsabilità oggettiva del proprietario dell’area sulla quale siano stati abbandonati rifiuti, essendo necessario accertare una condotta dolosa o colposa mediante il contraddittorio con l’interessato. La colpa può tuttavia essere desunta da elementi concreti, quali la conoscenza di reiterati fenomeni di abbandono, la protratta inerzia e l’omessa adozione di misure ragionevoli e concretamente esigibili. Pur non sussistendo, in via generale, un autonomo obbligo di recinzione del fondo, il proprietario che sia consapevole di reiterati accessi abusivi e disponga di strumenti idonei a limitarli può essere tenuto ad adottare almeno misure passive di protezione. Nel caso di specie, il protratto stato di abbandono dell’area e la mancata chiusura dei varchi hanno consentito di ravvisare una condotta colposa del proprietario.