Sul rinnovo dell’autorizzazione di una discarica per rifiuti inerti e sulla verifica di assoggettabilità a VIA.
La pronuncia concerne il provvedimento di non assoggettabilità a VIA relativo al rinnovo dell’autorizzazione di una discarica per rifiuti inerti. Il TAR ha escluso che l’erronea indicazione, nella documentazione presentata dal gestore, di alcuni codici EER riferibili a rifiuti pericolosi fosse idonea a invalidare lo screening, rilevando che il procedimento riguardava il rinnovo, senza modifiche sostanziali, di un impianto destinato esclusivamente a rifiuti inerti e che l’individuazione dei codici EER effettivamente autorizzati compete alla distinta procedura di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006. Il Collegio ha inoltre valorizzato la natura preliminare della verifica di assoggettabilità a VIA, ritenendo sufficiente una motivazione idonea a escludere, sulla base dell’istruttoria svolta, la possibilità di impatti ambientali significativi.
