La pronuncia concerne la legittimità di un’ordinanza provinciale con cui era stato diffidato il proprietario di un terreno a presentare un Piano di indagine ambientale in quanto ritenuto responsabile dell’inquinamento dovuto al superamento concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di idrocarburi pesanti nella matrice del suolo e del sottosuolo.
Il TAR, pronunciandosi sul ricorso proposto dal proprietario del terreno, ha riconosciuto l’illegittimità dell’ordinanza, adottata dalla Provincia sulla base del criterio “più probabile che non” e utilizzando il teorema di Bayes. Il TAR ha riconosciuto che, sebbene in materia ambientale sia ammessa l’individuazione del responsabile sulla base del principio del “più probabile che non”, in ogni caso la stima del tasso di probabilità deve fondarsi su dati certi non presuntivi stabiliti soggettivamente, come era accaduto nel caso di specie.
Nella metodologia seguita nell’applicazione del teorema di Bayes vi erano, infatti, elementi conoscitivi oggettivi ed elementi soggettivi; un accertamento condotto in questo modo non era idoneo a supportare la legittimità dell’ordinanza che individuava il responsabile dell’inquinamento nel proprietario del terreno.
