TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 13 aprile 2026, n. 508

Nella misura in cui l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) autorizza espressamente l’operatore all’impiego di fanghi, senza qualificare gli stessi come rifiuti e senza condizionare il loro riutilizzo alla non pericolosità, nessuna diffida per asserito recupero non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi può essere legittimamente imposta dall’Autorità comunale.

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