La discarica e l’impianto di recupero biogas costituiscono un unico stabilimento, estendendo la qualifica di area idonea per il fotovoltaico e limitando i divieti comunali basati sul pregio agricolo.
La sentenza del TAR Veneto, Sez. IV, 22 gennaio 2026, n. 167 assume rilievo nel quadro dell’economia circolare in quanto valorizza l’integrazione tra gestione dei rifiuti e produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Collegio, accogliendo il ricorso, qualifica la discarica e il connesso impianto di recupero energetico a biogas come un unico “stabilimento” ai sensi dell’art. 268 TUA, riconoscendone la natura di complesso produttivo unitario e interdipendente, funzionale alla valorizzazione energetica del biogas derivante dalla frazione organica dei rifiuti, e assoggettando tali attività al potere decisionale di un unico centro di imputazione. Tale ricostruzione amplia l’ambito delle aree idonee ex lege per impianti fotovoltaici, favorendo sinergie territoriali tra impianti di smaltimento, recupero e produzione energetica. La decisione rafforza inoltre la prevalenza della disciplina statale sulle aree idonee rispetto a divieti generalizzati fondati sulla sola classificazione agricola di pregio. Il diniego comunale infatti è stato annullato anche per aver fondato il divieto sulla sola classificazione dell’area come agricola di pregio, senza una adeguata motivazione specifica. In tal modo, la sentenza contribuisce a consolidare un assetto normativo orientato alla promozione della transizione energetica e alla valorizzazione delle risorse derivanti dai rifiuti.
