Sulla compatibilità territoriale e ambientale degli impianti di digestione anaerobica e gestione del digestato.
La presente sentenza risulta di rilevante interesse per la bioeconomia, in particolare per la legittimità degli impianti per la produzione di biometano e sulla gestione dei sottoprodotti agricoli. Nel caso specifico, il TAR ha respinto il ricorso di un Comitato, confermando l’autorizzazione per un impianto di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biometano e alla gestione del digestato. Il Tribunale chiarisce quanto tali impianti, che recuperano effluenti zootecnici e sottoprodotti agricoli per produrre energia rinnovabile (biometano) e ammendante agricolo (digestato), siano infrastrutture chiave per la chiusura del ciclo delle aziende agricole. Un punto centrale del contenzioso riguarda la gestione del digestato (il residuo solido/liquido del processo di digestione), subordinata alla presentazione di comunicazioni tecniche specifiche prima della messa in esercizio. Sotto il profilo giuridico, il riconoscimento del digestato come risorsa fertilizzante (sottoprodotto) anziché rifiuto è fondamentale per evitare lo spreco di nutrienti (azoto, fosforo) e per ridurre l’uso di concimi chimici. La sentenza tocca, altresì, il difficile rapporto tra semplificazione amministrativa, transizione ecologica e principio di precauzione. Infatti, il TAR ha modo di sottolineare come le opposizioni locali devono basarsi su dati tecnici precisi e non su timori generici, imprimendo un certo favor per gli impianti di produzione di energia rinnovabili autorizzati tramite PAS, purché supportati da istruttorie tecniche rigorose e piani di gestione del digestato trasparenti. In aggiunta, ponendo al centro le prescrizioni imposte dall’ARPAE (es. monitoraggio delle emissioni, gestione degli odori), questo Tribunale valida un modello di monitoraggio continuo, garantendo che il recupero della materia (biomassa) avvenga nel pieno rispetto della salute pubblica e dell’ambiente circostante.
