Sulla corretta applicazione del criterio di prossimità territoriale nell’affidamento della gestione dei rifiuti.
Il TAR Piemonte, nel respingere il ricorso proposto contro l’esclusione dalla procedura di affidamento del servizio di selezione e lavorazione in conto terzi dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata multimateriale leggera, ha ritenuto legittima, in astratto, la previsione di un criterio di prossimità territoriale ex art. 181, comma 5, d.lgs. 152/2006. Il criterio di prossimità può infatti essere valorizzato, anche per i rifiuti urbani differenziati destinati al recupero, al fine di ridurre gli impatti ambientali del trasporto e il perseguimento del risultato dell’affidamento. Il collegio ha invece ravvisato l’illegittimità dell’esclusione là dove la lex specialis di gara e i chiarimenti resi dalla stazione appaltante non individuavano in modo sufficientemente preciso il punto di calcolo della distanza, i quantitativi imputabili ai diversi punti di raccolta e i requisiti richiesti ai centri intermedi. Ne consegue il principio per cui, nei servizi connessi al recupero dei rifiuti differenziati, il criterio di prossimità è ammissibile, ma la sua concreta applicazione deve essere sorretta da prescrizioni chiare, non ambigue e coerenti con il favor partecipationis, non potendo una stazione appaltante fondare l’esclusione di un operatore su requisiti operativi non previamente definiti in modo intellegibile.
