Sulla necessità di accertare l’assenza di impatti negativi prima della commercializzazione dei materiali “end of waste” e sul funzionamento dei lotti temporali/dinamici.
In linea generale, affinché il rifiuto sia sottratto al regime tutorio suo proprio, occorre che l’assenza di effetti negativi sull’ambiente o sulla salute sia accertata prima che il materiale sia utilizzato o commercializzato alla stregua di un prodotto “primario”. Fino a tale momento dovrà trovare applicazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 184-ter TUA, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti. Ne deriva che, di regola, la certificazione di qualità deve precedere la commercializzazione dell’“end of waste”. Solo quando è ammissibile il lotto “aperto” (“temporale” o “dinamico”, ai sensi delle Linee Guida SNPA 41/2022), è possibile che il prodotto “End of Waste” venga immesso sul mercato prima della certificazione di qualità, in coerenza con il carattere dinamico di tale lotto, sul quale le verifiche vengono effettuate a cadenze temporali predeterminate, durante le quali prosegue l’immissione sul mercato del prodotto.
