TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 3 novembre 2025, n. 1266

L’acquisizione della qualifica di EoW non esonera l’acquirente dall’obbligo di verifica della conformità del materiale alla sua classificazione.

La sentenza è direttamente rilevante per chiunque operi nella filiera del recupero di inerti da demolizione, occupandosi della questione giuridica relativa alla qualifica di End of Waste rilasciata dal fornitore esaurisca ogni obbligo di verifica in capo all’acquirente professionale. Il TAR delinea uno standard di diligenza professionale che non può essere bypassato dalla sola documentazione commerciale: l’operatore che acquista EoW per impiegarlo in cantiere deve verificarne la congruità materiale. La presenza di rifiuti palesemente “alieni” (tubi corrugati, schede elettroniche, guanti, imballaggi, amianto) era chiaramente riconoscibile a vista: non compiere tale verifica integra la colpa per omessa diligenza professionale, ai sensi dell’art. 1176, co. 2, c.c. Il Collegio conclude che il certificato EoW non è una liberatoria, ma un punto di partenza. L’operatore professionale deve sempre — almeno visivamente — controllare la conformità del materiale alla sua classificazione prima di impiegarlo.

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