Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ord. 3 aprile 2025, n. 1118 (R.g. n. 9603/2019)

Sulle condizioni per la qualifica di “sottoprodotto”

Affinché una sostanza od oggetto siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, è necessaria la sussistenza contemporanea delle quattro condizioni elencate nell’art. 184-bis TUA. In mancanza di anche una sola delle condizioni di cui sopra, il residuo deve essere considerato un rifiuto e come tale va gestito. 

Inoltre, essendo la nozione di sottoprodotto una normativa in deroga alla disciplina del rifiuto, spetta all’ingiunto l’onere di dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni fondamentali per qualificare il residuo come sottoprodotto anziché rifiuto.