Sulla legittimità dell’individuazione dei responsabili in siti contaminati e sul ruolo preliminare di tale fase ai fini della bonifica ambientale.
Nell’ambito dei siti contaminati, l’individuazione del responsabile costituisce fase autonoma e preliminare rispetto alla bonifica e può essere legittimamente esercitata dall’autorità territoriale competente, in applicazione del principio “chi inquina paga”, quale strumento funzionale alla rigenerazione ambientale e al reinserimento dei siti degradati in un ciclo sostenibile di utilizzo delle risorse.
La sentenza esamina la legittimità dell’ordinanza provinciale adottata ai sensi dell’art. 244 d.lgs. 152/2006 per l’individuazione dei soggetti responsabili della contaminazione di un sito di ex discarica, confermandone la validità nella parte ricognitiva del riparto delle responsabilità tra gli enti e i gestori succedutisi nel tempo, quale presupposto per l’attivazione delle successive azioni di risanamento ambientale.
