Sull’illegittimità dell’archiviazione dell’istanza di PAUR per difetto di istruttoria, motivazione e mancato rispetto delle garanzie procedimentali.
Nella sentenza in commento il TAR Basilicata ha accolto il ricorso proposto da una società attiva nel settore della produzione di biometano e compost, che ha agito contro il provvedimento regionale di archiviazione sull’istanza di P.A.U.R., presentata al fine di realizzare un impianto di digestione anaerobica di biomasse per la produzione di compost di qualità. L’archiviazione era stata motivata dalla Regione Basilicata sulla base del fatto che l’iniziativa progettuale non sembrava rientrare nel novero delle categorie da sottoporre a procedura di screening VIA, VIA e AIA, né a P.A.U.R., in quanto prevedeva l’impiego di sottoprodotti di origine agricola, animale, dell’agroindustria e delle foreste.
Il TAR Basilicata ha accolto il ricorso della società, ritenendo che il provvedimento di archiviazione fosse lacunoso sia sotto il profilo istruttorio che motivazionale, in quanto non emergevano le ragioni per cui non fosse possibile sussumere il progetto dell’impresa nel regime della Valutazione di impatto ambientale e dell’Autorizzazione integrata ambientale.
Inoltre, il provvedimento di archiviazione risultava in contrasto anche le precedenti iniziative assunte dalla Regione Basilicata, come la comunicazione di avvio del procedimento autorizzatorio e l’indizione della conferenza di servizi decisoria, che di fatto sottintendevano la riconducibilità dell’istanza entro la cornice autorizzatoria sopra richiamata. Un ulteriore profilo di illegittimità è stato ravvisato nella mancata comunicazione alla ricorrente del preavviso di rigetto, di cui all’art. 10-bis della l. n. 241/90, che avrebbe invece potuto garantire un confronto endoprocedimentale tra l’amministrazione e il privato.
