L’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati deve rispettare la gerarchia dei rifiuti: il Comune non può imporre direttamente lo smaltimento in discarica senza aver valutato la possibilità di recuperarli.
La vicenda riguarda materiali depositati in un’area della Provincia di Trento. Il Sindaco aveva ordinato a una società e ai proprietari dell’area di rimuoverli, ripristinare i luoghi e destinare i rifiuti allo smaltimento definitivo. La società ha impugnato l’ordinanza, contestando sia la mancata comunicazione di avvio del procedimento sia la scelta della discarica come unica destinazione.
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello. La società doveva poter partecipare al procedimento per chiarire quali materiali fossero riconducibili alla propria attività; la conoscenza delle indagini penali non sostituiva tale garanzia. Inoltre, l’art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 rende lo smaltimento l’opzione residuale: il Comune avrebbe dovuto verificare se i rifiuti fossero recuperabili, anche solo in parte. L’ordinanza è annullata nella parte impugnata, restando possibile l’adozione di nuovi provvedimenti comunali per il risanamento dell’area. La sentenza non accerta che tutti i materiali siano effettivamente recuperabili.
