TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 24 ottobre 2022, n. 1000

Sulla necessità di uno specifico scopo produttivo per la qualificazione dei materiali come “end of waste”.

Affinché possa ritenersi integrato il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 184-ter TUA è necessario che il materiale che aspira a essere qualificato “end of waste” abbia uno specifico scopo produttivo. La definizione “end of waste” va oltre le caratteristiche intrinseche del materiale e sottende una categoria giuridica che presuppone – tra l’altro – che detto materiale sia stato trattato in conformità all’autorizzazione provinciale che ne ha consentito il recupero per fini produttivi.

La sentenza è stata annullata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 luglio 2025, n. 6162.

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