Sulla necessità di uno specifico scopo produttivo per la qualificazione dei materiali come “end of waste”.
Affinché possa ritenersi integrato il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 184-ter TUA è necessario che il materiale che aspira a essere qualificato “end of waste” abbia uno specifico scopo produttivo. La definizione “end of waste” va oltre le caratteristiche intrinseche del materiale e sottende una categoria giuridica che presuppone – tra l’altro – che detto materiale sia stato trattato in conformità all’autorizzazione provinciale che ne ha consentito il recupero per fini produttivi.
La sentenza è stata annullata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 luglio 2025, n. 6162.
