La legittimità del diniego di autorizzazione per una discarica in area boschiva è confermata dalla prevalenza dei vincoli del piano regionale rifiuti, che impongono una valutazione di compatibilità ambientale e localizzativa propedeutica al riconoscimento della pubblica utilità dell’opera.
È legittimo il diniego di autorizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in un’area boschiva che il piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) assoggetta a vincoli inibitori. Ai sensi dell’art. 117, comma 1 TUA l’attività di gestione dei rifiuti non può essere svolta in danno dell’ambiente, della salute, del paesaggio, della tutela di siti di particolare interesse, né deve produrre, a fortiori, inquinamento. Ne deriva che il PRGR contiene, in parte qua, una norma restrittiva che prevale, per specialità, sulla norma, invocato dalla ricorrente, del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QRTP) laddove preclude, senza derogabilità, la localizzazione degli impianti di discarica privata in zone con aree boschive.
Affermare il contrario, ovvero ritenere che il PRGR, in quanto orientato a prevedere la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti, possa (o debba) disinteressarsi dell’uso del territorio appare illogico, in quanto tali impianti necessariamente vi impattano, incidendo sul relativo uso e sulla sua razionale utilizzazione, ciò che postula, in ragione anche della disponibilità limitata della relativa risorsa, una visione organica e complessiva del bene in funzione di una localizzazione coerente e razionale degli impianti. Assume dunque preminenza il criterio localizzativo degli impianti di rifiuti, e con esso il PRGR; ancor più, se si tratta di discariche le quali, per la loro capacità inquinante, richiedono, ai sensi dell’art. 179 TUA, una attenta valutazione del progetto e della sua localizzazione anche in termini di pianificazione del territorio. Il carattere della pubblica utilità attribuito all’attività di gestione dei rifiuti non esclude, anzi implica a monte (in sede di rilascio dell’autorizzazione) che il relativo progetto ottenga un giudizio di compatibilità nonché l’apprezzamento positivo in termini di idoneità localizzativa dell’impianto sul territorio. La valutazione (discrezionale) è propedeutica, logicamente, alla autorizzazione; ragion per cui, è soltanto a seguito del suo rilascio che l’opera acquista tutti i connotati della pubblica utilità. In altri termini, perché l’opera acquisti definitivamente i caratteri della pubblica utilità (necessaria anche per le successive, eventuali attività ablatorie), occorre un previo giudizio di compatibilità che implica una coerente comparazione dei diversi interessi coinvolti.
