Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 settembre 2022, n. 7839, di piena conferma di TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 31/1/2022, n. 134

La legittimità del diniego di autorizzazione per una discarica in area boschiva è confermata dalla prevalenza dei vincoli del piano regionale rifiuti, che impongono una valutazione di compatibilità ambientale e localizzativa propedeutica al riconoscimento della pubblica utilità dell’opera.

È legittimo il diniego di autorizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in un’area boschiva che il piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) assoggetta a vincoli inibitori. Ai sensi dell’art. 117, comma 1 TUA l’attività di gestione dei rifiuti non può essere svolta in danno dell’ambiente, della salute, del paesaggio, della tutela di siti di particolare interesse, né deve produrre, a fortiori, inquinamento. Ne deriva che il PRGR contiene, in parte qua, una norma restrittiva che prevale, per specialità, sulla norma, invocato dalla ricorrente, del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QRTP) laddove preclude, senza derogabilità, la localizzazione degli impianti di discarica privata in zone con aree boschive.

Affermare il contrario, ovvero ritenere che il PRGR, in quanto orientato a prevedere la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti, possa (o debba) disinteressarsi dell’uso del territorio appare illogico, in quanto tali impianti necessariamente vi impattano, incidendo sul relativo uso e sulla sua razionale utilizzazione, ciò che postula, in ragione anche della disponibilità limitata della relativa risorsa, una visione organica e complessiva del bene in funzione di una localizzazione coerente e razionale degli impianti. Assume dunque preminenza il criterio localizzativo degli impianti di rifiuti, e con esso il PRGR; ancor più, se si tratta di discariche le quali, per la loro capacità inquinante, richiedono, ai sensi dell’art. 179 TUA, una attenta valutazione del progetto e della sua localizzazione anche in termini di pianificazione del territorio. Il carattere della pubblica utilità attribuito all’attività di gestione dei rifiuti non esclude, anzi implica a monte (in sede di rilascio dell’autorizzazione) che il relativo progetto ottenga un giudizio di compatibilità nonché l’apprezzamento positivo in termini di idoneità localizzativa dell’impianto sul territorio. La valutazione (discrezionale) è propedeutica, logicamente, alla autorizzazione; ragion per cui, è soltanto a seguito del suo rilascio che l’opera acquista tutti i connotati della pubblica utilità. In altri termini, perché l’opera acquisti definitivamente i caratteri della pubblica utilità (necessaria anche per le successive, eventuali attività ablatorie), occorre un previo giudizio di compatibilità che implica una coerente comparazione dei diversi interessi coinvolti.

Scopri di più da Diritto dell'economia circolare

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere