TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 5 agosto 2022, n. 780

Sui requisiti per la qualifica di “end of waste” e sulla natura dinamica delle condizioni che ne determinano la cessazione della qualifica di rifiuto.

Affinché un materiale possa essere qualificato come “end of waste”, anziché come rifiuto, è necessario che soddisfi contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) che esso sia destinato a essere utilizzato per scopi specifici;
b) che esista un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) che soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) che l’utilizzo di detto materiale non abbia impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Dunque la qualificazione quale “end of waste” non dipende solamente dalle caratteristiche intrinseche del materiale, ma anche da condizioni esterne che possono sussistere e persistere oppure no. Di talché non è detto che un materiale sia “end of waste” per sempre, potendo una condizione esterna venire meno nel corso del tempo, così come – al contrario – sopravvenire, modificando la qualificazione, puramente giuridica, del materiale da rifiuto a “end of waste”. La sentenza è stata annullata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 luglio 2025, n. 5923.

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