Sui limiti della discrezionalità regionale nella disciplina dei fertilizzanti e sulla necessità di fondare le scelte su basi tecnico-scientifiche nel rispetto del principio di legalità.
La Regione Lombardia, debordando dai limiti della propria discrezionalità in materia, ha fissato un coefficiente di efficienza relativo all’apporto dei fertilizzanti non solo prescindendo, ma addirittura andando contro dati tecnico-scientifici. I ritenuti vantaggi conseguibili, secondo la Regione, “in un’ottica di economia circolare” non possono giustificare una violazione del principio di legalità (le fonti unionali e statali di riferimento rinviano, infatti, a regole tecniche) e al dovere di approfondimento istruttorio. In altri termini, la ratio, pure in sé condivisibile, di spingere e incentivare il ricorso all’utilizzo dei fertilizzanti organici, e non solo di quelli chimici, per soddisfare il fabbisogno nutritivo delle piante, una volta raggiunto il massimo quantitativo di azoto da effluenti di allevamento, non può comunque prescindere da una base scientifica.
Le prime due pronunce sono state annullate, rispettivamente, da Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 marzo 2021, n. 2241 e 11 aprile 2022, n. 2702; tutte le altre sono state pienamente confermate, nell’ordine, da Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° marzo 2022, nn. 1442, 1443 e 1444.
