TAR Campania, Salerno, Sez. II, 30 marzo 2020, n. 398

Le operazioni di recupero di materia, compreso il compostaggio aerobico, devono conformarsi al principio di precauzione del d.lgs. 152 del 2006.

Questa sentenza in materia di VIA intercetta il tema centrale dell’infrastruttura impiantistica, necessario nella transizione verso un’economia circolare. Si tratta, nel caso de quo, di un impianto di recupero di materia e di uno di compostaggio aerobico per la frazione organica della raccolta differenziata. Questo collegio sottolinea come tali impianti non sono esclusi da valutazione ambientale, quando raggiungono dimensione significative, potendo in tal caso generare un set variegato di impatti negativi per l’ambiente e per la salute dell’uomo. In particolare, il TAR statuisce che le operazioni di recupero di materia su scala industriale, se non adeguatamente monitorate, possono tradursi in esternalità negative per le comunità prossime all’impianto. Il principio di diritto, evocato per la nuova verifica di assoggettabilità si pone in linea con i principi di precauzione e sviluppo sostenibile sanciti dal diritto UE e dal d.lgs. 152/2006.

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